(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della L.R. 21 dicembre 1972, n. 32 (modific. con L.R. 8 febbraio 1988, n. 6) e' cosi' modificato: 1 - In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, e' assegnato un contributo fisso di L. 1.800.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 600.000 mensili per ogni consigliere. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari, e' assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura: a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere; b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri; c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri; d) L. 2.400.000 mensili ai gruppi costituiti da quattro consiglieri; e) L. 2.500.000 mensili ai gruppi costituiti da cinque consiglieri; f) L. 2.600.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri; g) L. 2.800.000 mensili ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri; h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri; i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri; l) L. 3.500.000 mensili ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri; m) L. 3.700.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri; n) L. 3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri; o) L. 4.000.000 mensili ai gruppi costituiti oltre i venti consiglieri. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalita' di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonche' le modalita' di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione (crf. art. 14 Reg. int.).