(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53
                         del 21 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo  1 della L.R. 21 dicembre 1972, n. 32 (modific. con L.R.
8 febbraio 1988, n. 6) e' cosi' modificato:
  1 - In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo
 consiliare  organizzato  secondo  le  prescrizioni  del  regolamento
interno  del Consiglio regionale, e' assegnato un contributo fisso di
L. 1.800.000 mensili ed un contributo variabile,  in  relazione  alla
consistenza  numerica,  nella  misura  di L. 600.000 mensili per ogni
consigliere.
   Per le spese di aggiornamento, studio e  documentazione,  comprese
l'acquisizione  di  consulenze  qualificate  e  la  collaborazione di
esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la  conoscenza
dell'attivita'  dei  gruppi consiliari, e' assegnato a ciascun gruppo
un contributo nella seguente misura:
    a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
    b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
    c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
   d)  L.  2.400.000  mensili  ai  gruppi   costituiti   da   quattro
consiglieri;
   e)   L.   2.500.000   mensili   ai  gruppi  costituiti  da  cinque
consiglieri;
   f) L. 2.600.000 mensili  ai  gruppi  costituiti  da  sei  a  sette
consiglieri;
   g)  L.  2.800.000  mensili  ai  gruppi  costituiti  da otto a nove
consiglieri;
   h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici
 consiglieri;
   i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici  a  tredici
consiglieri;
   l)  L.  3.500.000  mensili  ai  gruppi costituiti da quattordici a
quindici consiglieri;
   m)  L.  3.700.000  mensili  ai  gruppi  costituiti  da  sedici   a
diciassette consiglieri;
   n)  L.  3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti
consiglieri;
   o) L.  4.000.000  mensili  ai  gruppi  costituiti  oltre  i  venti
consiglieri.
  Il  regolamento  interno  del  Consiglio  regionale  disciplina  le
modalita' di rendicontazione  periodica  in  ordine  all'impiego  dei
contributi,  nonche'  le modalita' di pubblicazione degli estratti di
detta rendicontazione (crf. art. 14 Reg. int.).